Sez. L, Sentenza n. 3697 del 28/05/1983 (Rv. 428601 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNIZZABILITÀ - PRESUPPOSTI - ELENCAZIONE TABELLARE - TASSATIVITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNIZZABILITÀ - PRESUPPOSTI - ELENCAZIONE TABELLARE - TASSATIVITÀ.*
In tema di malattie professionali l'art. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965, richiedendo, ai fini dell'indennizzabilità, che l'assicurato contragga la tecnopatia nell'Esercizio ed a causa delle lavorazioni tabellate, mentre non pone come presupposto necessario che il lavoratore esegua direttamente una di tali lavorazioni, essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro frequentato ed a causa delle lavorazioni stesse anche se eseguite da un soggetto diverso da quello colpito, attribuisce all'elencazione tabellare carattere tassativo, per la necessità - ritenuta anche dalla Corte costituzionale legittima (sent. 4 luglio 1974 n. 206) - di determinare in modo preciso quelle attività che danno luogo, in misura più accentuata degli altri comuni lavori, al rischio specifico del lavoratore. (V 3202/82, mass n 421145; (V 4918/81, mass n 415671; (V 4798/78, mass n 394483).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)