Sez. L, Sentenza n. 4798 del 23/10/1978 (Rv. 394483 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITA PROTETTE - INDICAZIONE TASSATIVA - ACCERTAMENTO DELLA EFFETTIVA PERICOLOSITA DELL'ATTIVITA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITA PROTETTE - INDICAZIONE TASSATIVA - ACCERTAMENTO DELLA EFFETTIVA PERICOLOSITA DELL'ATTIVITA - ESCLUSIONE.*
L'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e improntata al criterio della precisa e tassativa indicazione di attivita "protette", vale a dire che la legge presume pericolose, in ordine alle quali vi e da fare soltanto un raffronto fra la previsione normativa e l'attivita che viene concretamente in esame, bastando che questa rientri in quella affinche, a prescindere da ogni altra valutazione, e, in particolare dall'accertamento della effettiva pericolosita dell'attivita stessa, sorga (in presenza altresi del requisito oggettivo) l'Obbligo assicurativo.*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)