diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4798 del 23/10/1978 (Rv. 394483 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITA PROTETTE - INDICAZIONE TASSATIVA - ACCERTAMENTO DELLA EFFETTIVA PERICOLOSITA DELL'ATTIVITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394483-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITA PROTETTE - INDICAZIONE TASSATIVA - ACCERTAMENTO DELLA EFFETTIVA PERICOLOSITA DELL'ATTIVITA - ESCLUSIONE.*

L'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e improntata al criterio della precisa e tassativa indicazione di attivita "protette", vale a dire che la legge presume pericolose, in ordine alle quali vi e da fare soltanto un raffronto fra la previsione normativa e l'attivita che viene concretamente in esame, bastando che questa rientri in quella affinche, a prescindere da ogni altra valutazione, e, in particolare dall'accertamento della effettiva pericolosita dell'attivita stessa, sorga (in presenza altresi del requisito oggettivo) l'Obbligo assicurativo.*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)