Sez. L, Sentenza n. 7776 del 19/12/1986 (Rv. 449740 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - OMISSIONE O NULLITÀ - EFFETTI - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - OMESSA FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE ED OMESSA RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICA - CASSAZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA DI APPELLO IRRITUALMENTE EMESSA - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - OMISSIONE O NULLITÀ - EFFETTI - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - OMESSA FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE ED OMESSA RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICA - CASSAZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA DI APPELLO IRRITUALMENTE EMESSA - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
Nel rito del lavoro, l'omissione (o la nullità) della notifica del ricorso in appello e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione - la cui proposizione si è realizzata con il deposito del ricorso ai sensi del secondo comma dell'art. 434 cod. proc. civ. - ma, ove non sanata con la fissazione di un nuovo termine e la rinnovazione della notifica, determina la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'intimato con la conseguenza che in tal caso il giudice di legittimità deve cassare la sentenza d'appello irritualmente emessa, con rinvio ad altro giudice di secondo grado, cui spetterà fissare una nuova udienza di discussione, con provvedimento che l'appellante dovrà, nei modi di legge, notificare all'appellato insieme con il ricorso. (V 5577/84, mass n 437252; (V 3393/84, mass n 435401).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)