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Sez. 3, Sentenza n. 5577 del 03/11/1984 (Rv. 437252 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI - INOSSERVANZA - DEDUZIONE DI TALE NULLITÀ IN CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - APPLICABILITÀ DI TALI PRINCIPI AL GIUDIZIO DEL LAVORO.*
Stato
decisa il 1984-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437252-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI - INOSSERVANZA - DEDUZIONE DI TALE NULLITÀ IN CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - APPLICABILITÀ DI TALI PRINCIPI AL GIUDIZIO DEL LAVORO.*

Nell'ipotesi in cui l'atto di appello sia notificato alla parte vittoriosa personalmente - e non presso il procuratore costituito, non avendo quella dichiarato, in Sede della notificazione della sentenza, un luogo diverso ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ. - si verifica una nullità della notifica dell'atto di impugnazione la quale, in difetto di Costituzione dell'appellato, resta sanata dalla rinnovazione della notificazione nel termine perentorio che il giudice, anche nel nuovo rito del lavoro, stabilisce ex artt. 291 e 421 cod. proc. civ.. in difetto di tale sanatoria, la nullità, incidendo sull'integrità del contraddittorio, estende i suoi effetti all'intero giudizio ed alla sentenza d'appello, con la conseguenza che il giudice di legittimità deve cassare tale sentenza, irritualmente emessa in contumacia dell'appellato, con rinvio ad altro giudice di secondo grado, cui spetterà, nel rito del lavoro, di fissare una nuova udienza di discussione, che l'appellante dovrà notificare alla controparte presso il procuratore costituito in una col ricorso, nel rispetto del termine perentorio di venticinque giorni di cui al terzo comma dell'art. 435 cod. proc. civ.. (V 3344/83, mass n 428238; (V 1029/83, mass n 425795; (V 6026/81, mass n 416811; (V 1349/81, mass n 411970; (V 3901/80, mass n 407786).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)