Sez. L, Sentenza n. 3393 del 05/06/1984 (Rv. 435401 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - NULLITÀ O MANCANZA - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - INSUSSISTENZA - FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE E RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICA - NECESSITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - NULLITÀ O MANCANZA - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - INSUSSISTENZA - FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE E RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICA - NECESSITÀ.*
Nel rito del lavoro la proposizione dell'appello come Esercizio del potere di impugnazione (editio actionis) si perfeziona con il deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale nel termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 434 capov. Cod. proc. civ.) mentre la notifica del ricorso medesimo e del pedissequo decreto del Presidente costituiscono un elemento esterno alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di appello, attraverso il quale si realizza la vocatio in ius. Pertanto la nullità o la Mancanza di tale notifica non rende inammissibile l'impugnazione, ma comporta solo la fissazione di un nuovo termine e la rinnovazione della notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. (V 4388/83, mass n 429300; (V 2789/82, mass n 420659; (V 3695/81, mass n 414334).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)