Sez. L, Sentenza n. 6766 del 02/04/2015 (Rv. 635126 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE | Rapporto di pubblico impiego comunale - Delibera di giunta comunale che riconosce una progressione economica per "scivolamento" automatico - Illegittimità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE
Nel rapporto di pubblico impiego comunale, ancorché contrattualizzato, una delibera della giunta comunale che, nel recepire un accordo sindacale, adotti il criterio dello "scivolamento" automatico per inquadrare un proprio dipendente, già in posizione D1, nel profilo professionale D2, viola l'art. 5 del c.c.n.l. 31 marzo - 1 aprile 1999 Regioni e Autonomie Locali nonché la disciplina legislativa vigente, sulla cui base è esclusa la possibilità di progressione automatica senza concorso, o quanto meno selezione, né verifica attitudinale, in funzione di accertamento dell'idoneità dei candidati.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 com. 3, Contr. Coll. 31/03/1999 all. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)