Sez. U, Sentenza n. 2956 del 07/05/1981 (Rv. 413502 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - INPS - TRATTAMENTO DI PREVIDENZA E DI QUIESCENZA DEL PERSONALE - INDENNITA UNA TANTUM - PAGAMENTO - DOMANDA DI UN DIPENDENTE DIMISSIONARIO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - INPS - TRATTAMENTO DI PREVIDENZA E DI QUIESCENZA DEL PERSONALE - INDENNITA UNA TANTUM - PAGAMENTO - DOMANDA DI UN DIPENDENTE DIMISSIONARIO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
La domanda, con la quale un dipendente dell'INPS, dimissionario, chiede la condanna dell'istituto al pagamento dell'indennita una tantum, prevista dal regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale, e devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto, riguardando una Forma di previdenza cosiddetta aziendale, che deriva da obbligazione di natura sostanzialmente retributiva facente carico all'istituto medesimo nella sua qualita di datore di lavoro, non investe un autonomo rapporto previdenziale, ma trova titolo immediato e diretto nel pregresso rapporto di pubblico impiego. (V 6013/79, mass n 402716; (V 185/79, mass n 396252).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)