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Sez. U, Sentenza n. 2329 del 08/07/1968 (Rv. 334649 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - SENTENZA NON DEFINITIVA IN ORDINE AD ALCUNE DELLE QUESTIONI PROPOSTE - OSTATIVITA.*
Stato
decisa il 1968-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334649-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - SENTENZA NON DEFINITIVA IN ORDINE AD ALCUNE DELLE QUESTIONI PROPOSTE - OSTATIVITA.*

Sussiste pronuncia di merito, come tale preclusiva ex art. 41 cod. proc.civ. dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, qualora il giudice abbia deciso con sentenza non definitiva alcune delle questioni fatte valere dall'attore. (V. N. 2002-67, mass. N. 329037 n.1074-67, mass. N. 327454 n. 102765).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)