Sez. 3, Sentenza n. 33735 del 08/07/2005 Cc. (dep. 16/09/2005) Rv. 232183 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica - Regime autorizzatorio di cui al d.P.R. n. 380 del 2001 - Applicabilità - Esclusione - Autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 259 del 2003 - Sufficienza - Condizioni.
EDILIZIA - IN GENERE
Ai fini della installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, l'autorizzazione e la procedura di inizio attività previste dal D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259, codice delle comunicazioni elettroniche, si intendono estese a tutti i profili connessi alla realizzazione ed alla attivazione di tali tipi di impianti, compresi quelli urbanistici ed edilizi, con la conseguente non necessità di un distinto titolo abilitativo a fini edilizi, atteso che il procedimento di autorizzazione disciplinato dal citato decreto è finalizzato all'esigenza di semplificazione e concentrazione dei procedimenti amministrativi. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente precisato sia che le singole valutazioni che in precedenza erano autonome non sono eliminate, ma soltanto unificate sul piano procedimentale, in quanto di esse deve essere dato conto in sede di motivazione del provvedimento finale, sia che il regime sanzionatorio, di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, non subisce modificazioni in merito).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 CORTE COST., Legge 22/02/2001 num. 36, DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)