Sez. 3, Sentenza n. 45243 del 26/10/2007 Ud. (dep. 05/12/2007) Rv. 238465 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Installazione di una antenna radiofonica in zona sismica - Permesso di costruire - Necessità - Autorizzazione ex D.Lgs. n. 259 del 2003 - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In tema di reati edilizi, l'installazione di una antenna radiofonica e del relativo traliccio necessitano del permesso di costruire in quanto rientranti negli interventi di nuova costruzione (art. 3, comma primo, lett. e), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), per i quali non è applicabile né la disciplina semplificata prevista dall'art. 22 del citato decreto né, in ragione della sostanziale diversità delle fattispecie, la procedura prevista dall'art. 87 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 per l'installazione degli impianti di telecomunicazione mobile (ovvero installazione di impianti per telefonia cellulare) subordinata al rilascio di autorizzazione.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 87 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)