Sez. 3, Sentenza n. 32527 del 28/04/2010 Ud. (dep. 01/09/2010) Rv. 248218 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Infrastrutture di comunicazione elettronica - Installazione - Presentazione di d.i.a - Sufficienza - Esclusione - Previa autorizzazione ex artt. 87 e ss. del D.Lgs. n. 259 del 2003 - Necessità.
EDILIZIA - IN GENERE
Ai fini della installazione di ripetitori telefonici è insufficiente la presentazione di d.i.a., essendo invece necessario il rilascio delle autorizzazioni previste al termine della specifica procedura disciplinata dagli artt.87 e ss. del d. lgs. n. 259 del 2003 il cui mancato rispetto rende le opere abusive e suscettibili delle sanzioni di cui all'art. 44 del d. P.R. n. 380 del 2001.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 87 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 89 CORTE COST., Legge 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)