Sez. 3, Sentenza n. 5577 del 23/06/1997 (Rv. 505369 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE | Procedura di rilascio di immobile - Liquidazione degli onorari - Criterio stabilito dalla T.P. forense - Valore della causa secondo il cod. proc. civ. - Conseguenze - Art. 12, secondo comma, testo vigente fino al 29 aprile 1995 - Applicabilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE
Poiché l'azione esecutiva di rilascio di immobile è collegata alla cessazione o alla fine del rapporto locativo, e l'art. 6 della T.P. forense - nella specie D.M. 31 ottobre 1985 - indica, come criterio per individuare lo scaglione applicabile per la liquidazione degli onorari, il valore della controversia - da stabilire in base alle norme del cod. proc. civ. (sì che il valore indeterminabile è un criterio residuale, come espressamente desumibile dal D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 art. 6, quinto comma) - esso, fino al 29 aprile 1995, si determina, per la procedura di rilascio di immobile, ai sensi del secondo comma dell'art. 12 cod. proc. civ. previgente, e cioè in base all'ammontare dei canoni dovuti per un anno, con conseguente irrilevanza dell'eventuale diverso importo corrisposto a titolo di indennità di occupazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 12 com. 2, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 89, Legge 06/12/1994 num. 673 art. 3, Legge 05/10/1994 num. 585 art. 6 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 95, Cod. Proc. Civ. art. 611, DM Grazia e Giustizia 31/10/1985 art. 6, DM Grazia e Giustizia 31/10/1985 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)