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Sez. 4, Sentenza n. 4950 del 31/01/1996 Ud. (dep. 16/05/1996) Rv. 205222 - 01

Impugnazioni - Soggetti del diritto di impugnazione - Parte civile | Sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio perché il fatto non sussiste - Appello della parte civile - Possibilità- Ragioni.
Stato
decisa il 1996-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205222-01

Impugnazioni - Soggetti del diritto di impugnazione - Parte civile

La parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste. Ed infatti, il termine proscioglimento di cui all'art. 576 Cod. Proc. Pen. deve essere interpretato non già in senso restrittivamente tecnico, vale a dire limitato a casi d'improcedibilità dell'azione penale o di estinzione del reato, ma, per il principio del "favor impugnationis" in senso estensivo, sì da comprendere tutte le ipotesi di assoluzione che compromettano l'interesse della stessa parte civile al risarcimento del danno, anche tenuto conto dell'effetto preclusivo della sentenza dibattimentale irrevocabile di assoluzione nel giudizio civile di danno.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 652

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)