Sez. 4, Sentenza n. 9795 del 05/12/2000 Ud. (dep. 09/03/2001) Rv. 218283 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - IMPUGNAZIONI | Sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato - Interesse della parte civile all'impugnazione - Sussistenza - Fondamento.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - IMPUGNAZIONI
In tema di impugnazione, la parte civile ha interesse ad impugnare la sentenza di primo grado che abbia assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato, giacché, a norma dell'art.652 cod. proc. pen., l'azione civile per il risarcimento del danno da fatto illecito è preclusa non solo quando l'imputato è stato assolto per non avere commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, ma anche quando è stato assolto perché il fatto non costituisce reato, attesa l'identità di natura e di intensità dell'elemento psicologico rilevante ai fini penali e a quelli civili, con la conseguenza che un'eventuale pronuncia del giudice civile che dovesse affermare la esistenza di tale elemento, escluso o messo in dubbio dalla sentenza penale irrevocabile, si porrebbe in contrasto con il principio dell'unità della funzione giurisdizionale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 576 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 652 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)