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Sez. L, Sentenza n. 43 del 03/01/2001 (Rv. 542925 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione all'esecuzione contestuale richiesta di sospensione all'esecuzione - Eccezione di difetto di "ius postulandi" del difensore dell'opponente - Cognizione da parte del giudice dell'esecuzione - Esclusione - Deduzione dell'eccezione con opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542925-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Proposta opposizione all'esecuzione con contestuale richiesta di sospensione diretta al giudice dell'esecuzione, l'eccezione del creditore relativa al difetto di "ius postulandi" del difensore del debitore che abbia proposto detta opposizione appartiene alla cognizione del giudice competente per l'opposizione all'esecuzione e non a quella del giudice dell'esecuzione, cui è demandato di provvedere in via cautelare sulla richiesta sospensione dell'esecuzione; ne consegue che l'ordinanza con cui tale sospensione sia disposta non è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi ai fini di un esame di detta eccezione. (Nella specie la S.C. ha conseguentemente dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza emessa in sede di opposizione agli atti esecutivi, di rigetto dell'eccezione in questione, rilevando peraltro anche il difetto di interesse del ricorrente, derivante dall'intervenuto soddisfacimento del credito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)