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Sez. 3, Sentenza n. 1836 del 18/04/1989 (Rv. 462523 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE - ORDINANZA RELATIVA - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1989-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462523-01

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE - ORDINANZA RELATIVA - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - OGGETTO.*

L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ., accolga o rigetti l'istanza di sospensione dell'esecuzione, è in ogni caso impugnabile con l'opposizione agli Atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., volta a verificare non la sussistenza o meno dei "gravi motivi" previsti dal citato art. 624, bensì oltre ad eventuali vizi di carattere formale e processuale, anche vizi logici o giuridici della motivazione in relazione alla presenza o meno del grave pregiudizio che l'esecuzione possa recare alla parte esecutata (od alla probabile fondatezza dei motivi proposti dalla suddetta parte con l'opposizione all'esecuzione cui la richiesta di sospensione sia correlata). (V 6086/84, mass n 437735; (V 3460/84, mass n 435480; (V 2560/83, mass n 427426; (V 2640/82, mass n 420505).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 625

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)