Sez. 3, Sentenza n. 6448 del 23/04/2003 (Rv. 562415 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione esecutiva - Istanza di sospensione dell'esecuzione (art. 624 cod. proc. civ.) - Istanza di sospensione del processo esecutivo (art. 618 cod. proc. civ.) - Giudice dell'esecuzione - Decisione - Spettanza - Rimedi.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Quando è proposta un'opposizione esecutiva spetta al giudice dell'esecuzione, quale giudice preposto alla direzione di tale processo, provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione (art. 624 cod. proc. civ.) o del processo esecutivo (art. 618 cod. proc. civ.), con ordinanza impugnabile con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)