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Sez. 2, Sentenza n. 11017 del 18/10/1991 (Rv. 474261 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Giudice di rinvio - Poteri - In genere | Fissazione da parte della Corte dei criteri di decisione "in procedendo" ed "in iudicando" - Questioni pregiudiziali e preliminari di merito deducibili o rilevabili d'ufficio in sede di legittimità - Implicita decisione della Corte - Conseguenze.
Stato
decisa il 1991-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474261-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Giudice di rinvio - Poteri - In genere

Quando una sentenza della Corte di Cassazione ha fissato con effetto vincolante per il giudice di rinvio i criteri "in iudicando" e "in procedendo" che devono informare la decisione della causa, tutte le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che potevano o dovevano essere dedotte o rilevate d'ufficio in sede di legittimità, debbono intendersi implicitamente decise in via definitiva dalla Corte regolatrice, quali presupposti necessari ed inderogabili della sua decisione. Conseguentemente, dichiarata dalla Corte di Cassazione la nullità del giudizio d'appello per omessa integrazione del contraddittorio, decidendo implicitamente in ordine alla ammissibilità dell'appello avverso la sentenza di primo grado il giudice di rinvio non può riesaminare e decidere sull'ammissibilità di detta impugnazione, ma deve limitarsi a decidere nel merito la controversia, una volta ricostituita l'integrità del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)