Sez. 1, Sentenza n. 2794 del 04/04/1990 (Rv. 466404 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - IN GENERE - BILANCIO - BENI INTESTATI ALLA COOPERATIVA - MANCATA INSERZIONE NEL BILANCIO - DIFETTO DI VERIDICITÀ - INTESTAZIONE FITTIZIA IN BASE A PATTI PARASOCIALI - IRRILEVANZA - DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO - INVALIDITÀ - SOCIO PARTECIPE DEI PATTI PARASOCIALI - LEGITTIMAZIONE - ESCLUSIONE.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - IN GENERE - BILANCIO - BENI INTESTATI ALLA COOPERATIVA - MANCATA INSERZIONE NEL BILANCIO - DIFETTO DI VERIDICITÀ - INTESTAZIONE FITTIZIA IN BASE A PATTI PARASOCIALI - IRRILEVANZA - DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO - INVALIDITÀ - SOCIO PARTECIPE DEI PATTI PARASOCIALI - LEGITTIMAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il bilancio di una società cooperativa, che ometta di riportare beni intestati alla società medesima, difetta di veridicità, anche quando detta intestazione, in forza di patti parasociali, sia solo fittizia, per essere quei beni in effetti di proprietà dei singoli soci (nella specie, autovetture in servizio di piazza). Peraltro, tale vizio, con la conseguenziale Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio, non è deducibile, per difetto d'interesse dal socio partecipante ai suddetti patti, in quanto lo stesso, a differenza dei terzi, in relazione a quella violazione di legge nelle modalità di redazione del bilancio, non può subire pregiudizio, nemmeno sul piano dell'informazione. (V 1699/85, mass n 439656; (V 1699/85, mass n 439658; (V 6942/82, mass n 424608).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2424, Cod. Civ. art. 2516
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)