Sez. 5 - , Sentenza n. 10656 del 22/04/2021 (Rv. 660972 - 02)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE | Agevolazione "prima casa" - Art. 33 d.lgs. n. 175 del 2014 - Irretroattività - Incidenza a fini sanzionatori - Immediata rilevanza - Portata.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE
In tema d'IVA ad aliquota agevolata per l'acquisto della prima casa, l'art. 33 d.lgs. n. 175 del 2014 - che, nel modificare il n. 21, Tabella A, parte seconda, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, ha identificato gli immobili cui applicare l'imposta agevolata in base alla categoria catastale e non più alla stregua dei parametri di cui al d.m. 2 agosto 1969 - pur non potendo applicarsi, sul piano sostanziale, agli atti negoziali anteriori alla data di sua entrata in vigore (13 dicembre 2014), può tuttavia spiegare effetti ai fini sanzionatori, in applicazione del principio del "favor rei", posto che, proprio in ragione della più favorevole disposizione sopravvenuta, la condotta mendace inerente la caratteristica "non di lusso" dell'immobile, che prima integrava una violazione fiscale, non costituisce più il presupposto per l'irrogazione della sanzione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1, Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)