Sez. 3, Sentenza n. 16900 del 19/03/2015 Ud. (dep. 23/04/2015) Rv. 263406 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE | Omessa vigilanza del custode - Effrazione dei sigilli imputabile a negligenza o trascuratezza - Configurabilità del reato - Esclusione - Illecito amministrativo - Integrazione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE
Il custode di un bene sottoposto a sequestro non risponde del reato doloso previsto dall'art. 349 cod. pen., ma dell'illecito amministrativo di cui al successivo art. 350 cod. pen., quando la rottura dei sigilli, da terzi perpetrata, è conseguente alla violazione per negligenza e trascuratezza dei suoi doveri di vigilanza e non invece ad una condotta intenzionalmente diretta, anche per il tramite di soggetti concorrenti, a porre in essere la predetta effrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST., Cod. Pen. art. 350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)