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Sez. 3, Sentenza n. 19424 del 24/05/2006 Ud. (dep. 06/06/2006) Rv. 233830 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE | Custode giudiziario - Responsabilità per omessa vigilanza - Sussistenza - Esclusione per caso fortuito o forza maggiore - Onere della prova - Grava sul custode.
Stato
decisa il 2006-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233830-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE

A seguito della riscontrata violazione dei sigilli per la prosecuzione della realizzazione di un manufatto abusivo, risponde del reato di cui all'art. 349 cod. pen. il custode giudiziario che non dimostri che si verte in ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, atteso che sullo stesso grava l'obbligo di impedire la violazione di sigilli stessi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)