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Sez. 5, Ordinanza n. 4508 del 20/02/2024 (Rv. 670365-02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Processo di competenza del giudice speciale - Riassunzione da o nei confronti del curatore - Successiva erronea declaratoria di interruzione - Riassunzione senza il rispetto del termine fissato dal giudice - Estinzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670365-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Ove il processo di competenza del giudice speciale (nella specie, tributario) venga riassunto dal curatore del fallimento del contribuente, o dall'altra parte nei suoi confronti, e successivamente venga ciononostante dichiarato interrotto, la relativa riassunzione può essere effettuata anche senza il rispetto del termine all'uopo stabilito dal giudice, senza che ciò produca l'estinzione del giudizio.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 40, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 41, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 43, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)