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Sez. L, Sentenza n. 5160 del 19/04/2000 (Rv. 535885 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO | Termine per la riassunzione - Decorrenza - Presupposti - Effettiva sussistenza della causa di sospensione - Fattispecie in tema di interruzione del processo dichiarata nell'erroneo presupposto del venire meno dello "ius postulandi" dell'Avvocatura dello Stato a seguito della trasformazione dell'Ente F.S. in SpA.
Stato
decisa il 2000-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535885-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO

La mancata riassunzione, nel termine perentorio di sei mesi, del processo dichiarato interrotto (o sospeso) ne determina l'estinzione ai sensi degli artt. 305, (297) e 307 cod. proc. civ., sempre che, al momento della pronuncia di interruzione (o sospensione) siano effettivamente sussistenti i relativi presupposti, con la conseguenza che, qualora risulti invece che essi erano insussistenti, l'inosservanza del suddetto termine perentorio è irrilevante e non comporta l'estinzione del processo tardivamente riassunto. (Nella specie, essendo parte del giudizio l'Ente Ferrovie dello Stato ed essendo intervenuta la sua trasformazione in società per azioni, il processo era stato interrotto nel presupposto che fosse venuto meno lo "ius postulandi" dell'Avvocatura dello Stato; la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che non aveva dichiarato l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione a seguito della dichiarata interruzione, essendo quest'ultima da ritenersi illegittima a norma dell'art. 15 D.L. n. 16 del 1993, conv. in legge n. 75 del 1993, prevedente che, anche dopo la trasformazione dell'Ente, il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato prosegua nei giudizi pendenti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)