Sez. T, Ordinanza n. 26689 del 03/10/2025 (Rv. 676655-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Successione ex lege di Agenzia delle Entrate-Riscossione ad Equitalia s.p.a. - Erronea dichiarazione di interruzione del processo - Inosservanza del termine semestrale di riassunzione - Estinzione del processo - Esclusione. TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
Nel giudizio tributario, in caso di erronea dichiarazione di interruzione del processo ex art. 40, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 546 del 1992, per la successione a titolo universale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ad una società del gruppo Equitalia (art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modif. dalla l. n. 225 del 2016), l'inosservanza del termine semestrale per la riassunzione non comporta l'estinzione del giudizio per inattività delle parti ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 546 citato.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 40 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 43, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)