Sez. L, Sentenza n. 879 del 22/02/1978 (Rv. 390212 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - DEL GIUDICE - MANCANZA - NULLITA INSANABILE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - DEL GIUDICE - MANCANZA - NULLITA INSANABILE.*
La sottoscrizione, da parte del giudice, costituisce un requisito essenziale della sentenza e la sua Mancanza e causa di nullita assoluta ed insanabile, senza che sia rilevante la partecipazione o meno del giudice, di cui manca la sottoscrizione, alla deliberazione della sentenza stessa. Il rigore di questo principio trova un'eccezionale temperamento nella norma dell'ultimo comma dell'art 132 cod proc civ, con la quale il legislatore ha voluto evitare che dalla morte o da altro impedimento di taluno dei giudici, sopravvenuto nell'ultima fase del procedimento formativo della sentenza, questa rimanga caducata in tutti gli altri elementi; mentre l'ipotesi del difetto involontario di sottoscrizione - per dimenticanza od altra consimile causa - rientra nell'ambito della su precisata sanzione di nullita assoluta ex art 161, secondo comma, cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)