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Sez. 3, Sentenza n. 3401 del 23/05/1980 (Rv. 407216 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - MANCANZA - NULLITA ASSOLUTA ED INSANABILE DELLA SENTENZA - CARATTERE INVOLONTARIO DEL DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407216-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - MANCANZA - NULLITA ASSOLUTA ED INSANABILE DELLA SENTENZA - CARATTERE INVOLONTARIO DEL DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE - IRRILEVANZA.*

Il difetto della sottoscrizione del giudice, la quale costituisce un requisito formale essenziale della sentenza, comporta la nullita assoluta ed insanabile della sentenza stessa, senza che sia rilevante che alla sua deliberazione abbia o no partecipato il giudice di cui manca la sottoscrizione. Tale sanzione riguarda anche l'ipotesi del difetto involontario di sottoscrizione (per dimenticanza o altra consimile causa), in quanto essa non rientra nella previsione dello ultimo comma dell'art 132 cod proc civ, con la quale il legislatore ha voluto introdurre un eccezionale temperamento del rigore del principio suesposto, per evitare che la morte o altro legittimo impedimento di taluno dei giudici, sopravvenuto alla deliberazione della sentenza e debitamente certificato, determinasse la caducazione del provvedimento. (V 3866/78, mass n 393439; (V 2610/78, mass n 391965; (V 1813/77, mass n 385545; (Conf 879/78, mass n 390212; (contra 952/77, mass n 384573).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)