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Sez. 1, Sentenza n. 2580 del 28/07/1972 (Rv. 360104 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - DECISIONE DEI RECLAMI - IMPUGNABILITA EX ART 111 COST - CONDIZIONI - DECRETO IN MATERIA EXTRA COMPETENZA - CASSAZIONE SENZA RINVIO.*
Stato
decisa il 1972-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360104-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - DECISIONE DEI RECLAMI - IMPUGNABILITA EX ART 111 COST - CONDIZIONI - DECRETO IN MATERIA EXTRA COMPETENZA - CASSAZIONE SENZA RINVIO.*

Il decreto emesso dal tribunale in camera di consiglio, ai sensi dell'art 26 della legge fallimentare (RD 16 marzo 1942 n 267) in Sede di reclamo contro il decreto del giudice delegato puo essere impugnato per Cassazione, ai sensi dell'art 111 Costituzione, quando abbia i caratteri della decisorieta e della definitivita. Tale decreto, che e sempre definitivo, perche le possibilita del suo riesame da parte di altro giudice non e previsto dalla legge fallimentare ed e escluso dal sistema generale che, di norma, non consente ulteriore gravame contro provvedimenti di secondo grado, puo essere decisorio quando contenga una pronuncia su materie di diritti soggettivi sia nei casi tassativi in cui la legge fallimentare lo prevede espressamente nonostante il carattere camerale del procedimento (artt 2, 7, 110, 151, comma terzo, ultima parte legge fallimentare), e salvo il riscontro di legittimita costituzionale delle Disposizioni relative, sia in quelli in cui il decreto esula dalla materia di cui il giudice camerale puo conoscere. In tale ultima ipotesi il ricorso e ammissibile, ma il decreto deve essere cassato senza rinvio. (V 1586'71, mass n 354990).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)