Sez. 1, Sentenza n. 1643 del 05/06/1974 (Rv. 369810 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - POTERI - DECRETO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA DEL FALLITO - NATURA - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - RECLAMABILITA - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - POTERI - DECRETO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA DEL FALLITO - NATURA - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - RECLAMABILITA - ESCLUSIONE.*
Il giudice delegato che (a norma dell'art 25, n 2 e ultima parte, del RD 16 marzo 1942 n 267), su istanza del curatore o di qualunque altro interessato od anche di ufficio, ordina con decreto l'acquisizione al fallimento di attivita del fallito, non esplica attivita meramente ordinatoria, ma statuisce su questioni in ordine all'appartenenza di determinati beni - sui quali altri soggetti possono vantare pretese - alla massa fallimentare, decidendo in tal modo su veri e propri diritti. Contro il detto provvedimento, che ha carattere giurisdizionale e contenuto decisorio, e ammissibile l'impugnazione diretta nelle forme ordinarie, ma non il reclamo al tribunale previsto dall'art 26 della legge fallimentare, essendo tale rimedio riservato al riesame dei provvedimenti adottati dal giudice delegato nell'Esercizio della sua funzione amministrativa. (V 2580'72, mass n 360104; 175'70, mass n 344958).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25 com. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25 com. 2, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)