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Sez. 1, Sentenza n. 4039 del 06/12/1974 (Rv. 372640 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI - PROVVEDIMENTI ORDINATORI DEL GIUDICE DELEGATO - NECESSITA - PROVVEDIMENTI DECISORI DEL GIUDICE DELEGATO - IMPUGNABILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE - MOTIVI DEL RICORSO - LIMITI - ERRONEO RECLAMO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372640-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI - PROVVEDIMENTI ORDINATORI DEL GIUDICE DELEGATO - NECESSITA - PROVVEDIMENTI DECISORI DEL GIUDICE DELEGATO - IMPUGNABILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE - MOTIVI DEL RICORSO - LIMITI - ERRONEO RECLAMO - IRRILEVANZA.*

I reclami al tribunale avverso i provvedimenti del giudice delegato, previsti dagli artt 26 e 36 del RD 16 marzo 1942 n 267, concernono unicamente i provvedimenti a carattere ordinatorio della procedura fallimentare, i quali appunto sono impugnabili esclusivamente con detto reclamo senza che un ulteriore rimedio sia consentito contro la pronunzia del tribunale. I provvedimenti del giudice delegato aventi natura decisoria sono invece impugnabili direttamente con il ricorso per Cassazione ex art 111 della Costituzione, ma l'erroneo esperimento rispetto ad essi del suindicato reclamo non consuma la possibilita di proporre il ricorso per Cassazione, il quale percio, ancorche segua detto reclamo, deve considerarsi validamente proposto. In tal caso, peraltro, il ricorso puo avere ad oggetto solo censure concernenti vizi che comunque si riflettono sul decreto del giudice delegato e non quelle relative esclusivamente al provvedimento del tribunale. (V 1535'73, mass nn 364316 e 364319; 2859'72, mass n 360579; (V 2580'72, mass n 360104; 1843'72, mass n 358861; (V 1586'71, mass nn 351990 e 351991; 1365'71, mass nn 351602 e 351603 (V 175'70, mass n 344958).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 36, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)