Sez. U, Sentenza n. 1811 del 10/05/1975 (Rv. 375470 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - PRINCIPIO DELLA PRECLUSIONE PER INAMMISSIBILITA OD IMPROCEDIBILITA - INAPPLICABILITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - PRINCIPIO DELLA PRECLUSIONE PER INAMMISSIBILITA OD IMPROCEDIBILITA - INAPPLICABILITA.*
Per l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, che non configura un mezzo di impugnazione, in quanto diretta a risolvere in via preliminare e definitiva la questione di giurisdizione, non opera il principio dettato dall'art 387 cod proc civ, secondo cui il ricorso per Cassazione dichiarato inammissibile od improcedibile non puo essere riproposto, anche se non sia scaduto il relativo termine. (Conf 312/73, mass n 362215; 1654/70, mass n 347585).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 387
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)