Sez. 3, Sentenza n. 26798 del 06/10/2025 (Rv. 676790-01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 1, prima parte, c.c.- Causalità materiale - Accertamento - Criteri ex art. 41 c.p. - Art. 1227, comma 2, c.c. - Ambito di applicazione - Causalità giuridica.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO
Il concorso del fatto colposo del danneggiato - rilevante, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, prima parte, c.c., in termini di causalità materiale - dev'essere accertato sulla base del criterio disciplinato dall'art. 41 c.p., mentre la disciplina di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. ha ad oggetto la diversa ipotesi - afferente al piano della causalità giuridica - in cui il danneggiato, pur non concorrendo alla produzione dell'evento, ne abbia aggravato le conseguenze.
Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 1227 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)