Sez. 3 - , Sentenza n. 1165 del 21/01/2020 (Rv. 656688 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Art. 1227 c.c. - Differenza fra ipotesi del comma 1 e del comma 2 - Contenuto - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)
L'ipotesi prevista dall'art. 1227, comma 1, c.c., riguardando il contributo eziologico del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, va distinta da quella disciplinata dal comma 2 dello stesso articolo la quale, riferendosi al comportamento, successivo all'evento, con il quale il medesimo danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno ovvero non ne abbia ridotto l'entità, attiene al danno-conseguenza. (Nella specie, la S.C., in relazione alla domanda di risarcimento del danno da "fumo attivo" proposta dai familiari di una persona deceduta per neoplasia polmonare, ha confermato la decisione di appello per la quale la circostanza che la vittima, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare la condizione di dipendenza irreversibile da fumo integrava un caso di fatto proprio del danneggiato, da ricondurre all'ambito di applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)