Sez. 5, Ordinanza n. 8816 del 01/06/2012 (Rv. 622948 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Sentenza emessa tra il creditore ed uno dei condebitori - Opponibilità anche da parte di altro condebitore - Condizioni - Passaggio in giudicato - Deducibilità del giudicato per la prima volta in Cassazione - Possibilità - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA
In tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato destinatario di un atto impositivo di avvalersi della sentenza favorevole emessa in un giudizio promosso da altro coobbligato, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 cod. civ., presuppone che detta decisione sia divenuta definitiva, perché, altrimenti, si toglierebbe qualunque rilevanza al termine di impugnazione del provvedimento tributario. Per il principio di celerità dei giudizi, tuttavia, la parte interessata è tenuta a dedurre tempestivamente il giudicato formatosi a suo favore, e, quindi, può dedurlo per la prima volta nel giudizio di legittimità solo se esso si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)