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Sez. 5, Sentenza n. 14696 del 04/06/2008 (Rv. 603397 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Valore finale - Determinazione - Sentenza riduttiva del valore ai fini INVIM resa nei confronti dell'alienante - Opponibilità da parte dell'acquirente - Sussistenza - Fondamento - Deducibilità del giudicato per la prima volta in Cassazione - Possibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2008-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603397-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di imposta di registro, ai fini della determinazione del valore finale dell'immobile trasferito, l'acquirente può avvalersi, a norma dell'art. 1306 cod. civ., degli effetti favorevoli della sentenza che, resa nei confronti del venditore, ai fini INVIM, abbia annullato o ridotto quell'accertamento, stante l'identità del valore del bene trasferito agli effetti delle due imposte, postulata dall'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643. Per il principio di celerità dei giudizi, la parte interessata è tenuta a dedurre tempestivamente il giudicato formatosi a favore del venditore, che può essere dedotto, quindi, per la prima volta nel giudizio di legittimità solo se si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 56 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)