Sez. 5, Sentenza n. 9577 del 19/04/2013 (Rv. 626369 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Sentenza emessa tra il creditore ed uno dei condebitori solidali - Estensione degli effetti favorevoli anche ad altro condebitore solidale - Condizioni - Passaggio in giudicato della sentenza - Sospensione o riunione dei processi - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA
In tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobligato destinatario di un atto impositivo di avvalersi della sentenza favorevole emessa in un giudizio promosso da altro coobligato, secondo la regola generale stabilità dall'art. 1306 cod. civ., presuppone che detta decisione sia divenuta definitiva. Nel caso in cui, pertanto, l'obbligato solidale non abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti, ma si sia limitato ad invocare una pronuncia favorevole a favore del coobligato solidale, non ancora passata in giudicato, il processo va sospeso o riunito, ove pendente nella stessa fase, grado e davanti al medesimo giudice, in forza del principio dell'unitarietà dell'accertamento, dovendosi consentire al condebitore solidale di opporre al creditore la eventuale sentenza definitiva favorevole, non fondata su ragioni personali, intervenuta tra questi ed altro condebitore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)