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Sez. U, Sentenza n. 2162 del 06/05/1978 (Rv. 391550 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - ATTIVITA DIFENSIVA DI QUEST'ULTIMO - PRESUPPOSTO NECESSARIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391550-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - ATTIVITA DIFENSIVA DI QUEST'ULTIMO - PRESUPPOSTO NECESSARIO - ESCLUSIONE.*

Nel procedimento dinanzi al consiglio nazionale forense, in Sede d'impugnazione avverso provvedimento disciplinare adottato dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, l'instaurazione del contraddittorio anche nei confronti del predetto consiglio dell'ordine, quale litisconsorte necessario, e assicurata dalla esecuzione degli adempimenti previsti dagli artt 60 e 61 del RD 22 gennaio 1934 n 37 (avviso del deposito degli Atti e comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza), e prescinde, pertanto, dalla circostanza che quella parte abbia o meno svolto attivita difensiva. (V 1140/75, mass n 374571; (V 3609/74, mass n 372123).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 60, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)