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Sez. U, Sentenza n. 3609 del 14/11/1974 (Rv. 372123 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - LITISCONSORTI NECESSARI.*
Stato
decisa il 1974-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372123-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - LITISCONSORTI NECESSARI.*

Nel procedimento d'impugnazione, avanti al consiglio nazionale forense, dei provvedimenti disciplinari del consiglio dell'ordine locale, sono contraddittori necessari il procuratore generale presso la Corte di Cassazione ed il consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento impugnato. (V 954'74, mass n 368870).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 31, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 37, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 59, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)