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Sez. U, Sentenza n. 1140 del 25/03/1975 (Rv. 374571 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - LITISCONSORTI NECESSARI - CONSIGLIO DELL'ORDINE ESTENSORE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - AVVERTIMENTO DEL DEPOSITO DEGLI ATTI E COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - OMISSIONE NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - NULLITA DEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1975-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374571-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - LITISCONSORTI NECESSARI - CONSIGLIO DELL'ORDINE ESTENSORE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - AVVERTIMENTO DEL DEPOSITO DEGLI ATTI E COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - OMISSIONE NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - NULLITA DEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO.*

Il consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, il cui provvedimento, emesso a conclusione di un procedimento disciplinare, sia stato impugnato, costituisce un contraddittore necessario nel giudizio dinanzi al consiglio nazionale forense. Tale giudizio e, pertanto, affetto da nullita rilevabile di ufficio quando il consiglio dell'ordine non abbia potuto esercitarvi i propri poteri di parte, non essendo stati eseguiti nei suoi confronti gli adempimenti prescritti dagli artt 60 e 61 del RD 22 gennaio 1934 n 37, e, cioe, l'avvertimento del deposito degli Atti e la comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza. (V 3609/74, mass n 372123; 954/74, mass n 368870).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 60, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)