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Sez. 5, Sentenza n. 8184 del 02/04/2007 (Rv. 596881 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IMPOSTA SOSTITUTIVA - IN GENERE | Istanza di rimborso - Legittimazione passiva - Intendenza di finanza del domicilio fiscale del contribuente - Necessità - Domanda giudiziale - Competenza territoriale - Riferimento al luogo della sede dell'ufficio legittimato - Necessità - Dichiarazione d'incompetenza - Mancata impugnazione - Conseguenze - Individuazione dell'ufficio legittimato - Contestabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596881-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IMPOSTA SOSTITUTIVA - IN GENERE

In tema di rimborso dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito, prevista dall'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, la competenza a ricevere la relativa istanza spetta non già all'ufficio del registro del luogo in cui ha sede l'ente erogante, ma, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, all'intendenza di finanza della provincia in cui si trova il domicilio fiscale del contribuente, con la conseguenza che la competenza a decidere sulla domanda giudiziale proposta da quest'ultimo spetta, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 636 (applicabile "ratione temporis" nel caso di specie) alla commissione tributaria del luogo in cui ha sede la predetta intendenza; poiché, peraltro, la decisione in ordine alla legittimazione passiva è strettamente collegata a quella sulla competenza territoriale della commissione, nel caso in cui quest'ultima abbia declinato la propria competenza, e la decisione non sia stata impugnata, essa non è più contestabile neppure ai fini dell'individuazione dell'ufficio legittimato a ricevere l'istanza di rimborso, la quale costituisce il presupposto della decisione sulla competenza. Inoltre, alla luce del principio della collaborazione e della buona fede nei rapporti tra contribuente e Fisco (sancito dall'art. 10 della legge n. 212 del 2000), non appare corretto che il rimborso di un versamento indebito, comunque pervenuto all'Erario e non contestato nella debenza, venga ulteriormente negato dall'Amministrazione allorché sia l'Ufficio che ha ricevuto il pagamento, sia quello che deve effettuare il rimborso, appartengono alla stessa Amministrazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 17, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 20, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)