Sez. 5, Sentenza n. 9407 del 06/05/2005 (Rv. 582539 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Istanza di rimborso - Presentazione ad organo incompetente - Conseguenze - Formazione di provvedimento negativo impugnabile, anche nella forma del silenzio-rifiuto - Esclusione - Effetto impeditivo della decadenza del contribuente dal diritto al rimborso - Sussistenza - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
In tema di rimborso delle imposte sui redditi, disciplinato dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la presentazione di un'istanza di rimborso ad un organo incompetente, funzionalmente o territorialmente, a provvedere, pur ostando alla formazione di un provvedimento di diniego, anche nella forma del silenzio-rifiuto, con conseguente improponibilità della richiesta di un sindacato giurisdizionale sul rapporto dedotto in giudizio, nondimeno, alla luce dei principi di cooperazione, collaborazione e buona fede, che, ai sensi della legge 27 luglio 2000, n. 212, devono improntare i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente, costituisce (purché l'istanza sia rivolta ad un ufficio dell'amministrazione finanziaria) atto idoneo ad impedire la decadenza del contribuente dall'esercizio del diritto al rimborso, anche anteriormente alla data di entrata in vigore di detta legge.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2966, Cod. Civ. art. 2967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)