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Sez. 5, Sentenza n. 24217 del 26/09/2008 (Rv. 604839 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Istanza di rimborso - Presentata ad ufficio incompetente facente parte della medesima Amministrazione - Diniego del rimborso - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604839-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

In tema di rimborso di una imposta indebitamente versata, alla luce del principio della collaborazione e della buona fede nei rapporti tra contribuente e Fisco (sancito dall'art. 10 della legge n. 212 del 2000), non é corretto che il rimborso di un versamento indebito venga negato dall'Amministrazione allorché sia l'Ufficio che ha ricevuto il pagamento, sia quello che deve effettuare il rimborso, appartengano alla stessa Amministrazione cui appartiene l'ufficio (incompetente) cui l'istanza di rimborso è stata presentata.

Riferimenti normativi: Legge 18/03/1968 num. 249 art. 5, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)