Sez. 1, Sentenza n. 2325 del 02/02/2006 (Rv. 588025 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO | Distinzione dagli atti onerosi - Riferimento alla causa e non al motivo - Necessità - Spirito di liberalità - Necessità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO
In tema di revocatoria fallimentare di atti a titolo gratuito (art. 64 legge fall.), la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio deve essere compiuta con riguardo alla causa, e non già ai motivi dello stesso, con la conseguenza che deve escludersi che atti a titolo gratuito siano quelli, e solo quelli, posti in essere per spirito di liberalità, essendo lo spirito di liberalità richiesto per la donazione (art. 769 cod. civ.), mentre non è indispensabile negli altri contratti a titolo gratuito, che sono quelli in cui una sola parte riceve e l'altra, sola, sopporta un sacrificio, unica essendo l'attribuzione patrimoniale.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 64, Cod. Civ. art. 769
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)