Sez. 1, Sentenza n. 9532 del 29/09/1997 (Rv. 508368 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO | Nozione - Assenza di corrispettivo - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie in tema di intervento gratuito di una società a favore di altra giuridicamente autonoma.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO
Agli effetti dell'art. 64 legge fall., per qualificare un atto quale atto a titolo gratuito, non è sufficiente l'assenza di corrispettivo, che di per sè non equivale a gratuità dell'atto, ma è necessaria anche la presenza dello spirito di liberalità. Gli interventi gratuiti compiuti da una società a favore di un'altra società giuridicamente autonoma dalla prima, ma ad essa collegata, debbono presumersi - qualora ricorrano particolari circostanze che rivelino unitarietà di finalità e di amministrazione - non già come espressione di spirito di condiscendenza e di liberalità, bensì come atti preordinati al soddisfacimento di un proprio interesse economico, sia pure mediato e indiretto, ma giuridicamente rilevante.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64, Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)