Sez. 3, Sentenza n. 863 del 28/03/1970 (Rv. 346224 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONCLUSIONI DELLE PARTI - RIAPERTURA DELLA FASE ISTRUTTORIA - MODIFICAZIONI - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONCLUSIONI DELLE PARTI - RIAPERTURA DELLA FASE ISTRUTTORIA - MODIFICAZIONI - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Riaperta la fase istruttoria, ai sensi dell'art 280 cod proc civ, con il rinvio della causa al giudice istruttore da parte del collegio e nuovamente consentito alle parti di modificare le precedenti domande proporre nuove eccezioni e richiedere nuovi mezzi di prova, nei limiti fissati dagli artt 183 e 184 cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)