Sez. 3, Sentenza n. 19141 del 08/04/2014 Cc. (dep. 09/05/2014) Rv. 260112 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Poteri del giudice del riesame - Limiti - Rapporto di pertinenzialità tra beni sequestrati e reato - Motivazione - Necessità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
In tema di sequestro probatorio, il sindacato del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma è circoscritto alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato e al controllo circa la qualificazione dell'oggetto sequestrato come "corpus delicti" e, quindi, all'esistenza di una relazione di immediatezza tra il bene stesso e l'illecito penale. (Fattispecie in cui è stata annullata l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva omesso di fornire qualunque concreta motivazione in ordine all'esistenza del vincolo pertinenziale tra i beni sequestrati e la loro necessità a fini di prova dei reati ipotizzati).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)