Sez. 1, Sentenza n. 4274 del 23/06/1997 Cc. (dep. 23/07/1997) Rv. 208417 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Sindacabilità della concreta fondatezza dell'accusa - Esclusione - Controllo del giudice del riesame - Limiti.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
In tema di misure cautelari reali, il controllo del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve essere limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito a un soggetto in una determinata ipotesi di reato, al riscontro, cioè, della corrispondenza della fattispecie astratta di reato ipotizzata dall'accusa, al fatto per cui si procede.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)