Sez. 1, Sentenza n. 1810 del 04/03/1997 Cc. (dep. 27/03/1997) Rv. 207194 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE | Riesame - Sindacato del giudice del riesame - Limiti.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE
In tema di riesame dei provvedimenti di sequestro, sia probatorio, sia preventivo, il controllo del giudice non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve essere limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, e cioè al riscontro della corrispondenza della fattispecie astratta ipotizzata dall'accusa alla realtà fenomenica del fatto per cui si procede, nonché dell'esattezza della qualificazione della cosa come "corpus delicti" o di cui è comunque consentita la confisca.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)