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Sez. 2, Sentenza n. 12033 del 28/11/1997 (Rv. 510517 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Parte necessaria del processo - Integrazione del contraddittorio nei suoi confronti - morte della parte e notifica dell'atto ai suoi eredi - Termine per l'integrazione fissato dal giudice - Sopravvenienza della morte della parte necessaria in pendenza del termine - Interruzione del giudizio.
Stato
decisa il 1997-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510517-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE

Conseguenza della morte di una parte necessaria del processo nei cui confronti debba essere integrato il contraddittorio è che l'atto va notificato ai suoi eredi; né l'evento determina l'interruzione del termine all'uopo fissato dal giudice, salvo il caso in cui si deduca e si dimostri che quel decesso è sopravvenuto in pendenza di tale termine.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)