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Sez. 2, Sentenza n. 8862 del 19/06/2002 (Rv. 555169 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Giudizio di primo grado - Trasmissione agli eredi della "legitimatio ad processum" - Qualità di litisconsorti processuali necessari di questi ultimi - Conseguenze - Giudizio di appello - Integrazione del contraddittorio tra tutti gli eredi anche d'ufficio - Necessità - Omissione - Nullità assoluta del procedimento d'appello e della sentenza - Sussistenza - Rilevazione "ex officio" in sede di giudizio di cassazione - Legittimità.
Stato
decisa il 2002-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555169-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE

La morte di una parte nel corso del giudizio di primo grado comporta la trasmissione della sua legittimazione processuale (attiva o passiva) agli eredi, i quali, nel succederle, vengono a trovarsi, per tutta la durata del procedimento, nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali (indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale), sicché, in fase di appello, si impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi (ancorché manchi, per alcuni, come nella specie, una successione nel diritto posto a fondamento del rapporto sostanziale controverso), da operarsi anche "officio iudicis", a prescindere, cioè, da qualsivoglia sollecitazione delle parti in tal senso. Ne consegue che, qualora la relativa ordinanza non risulti emessa nei confronti di tutti gli eredi, il procedimento d'appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in sede di giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)